PSD: Payment Services Directive
Anche in Italia, i servizi di pagamento, quali i bonifici, i pagamenti con carte, i RID, le Ri.Ba., i Mav e altri, si evolvono secondo la direttiva europea PSD Payment Services Directive, che dà nuovo impulso alla costituzione di un mercato unico dei pagamenti nella comunità europea.
La Direttiva è stata recepita dai Paesi Membri il 1° novembre 2009: in Italia è entrata in vigore il 1 marzo 2010.
Le norme relative all'ambito incassi, per es. Riba, RID, MAV, Bollettini Bancari, sono entrate in vigore il 5 luglio 2010. Inoltre, le norme al momento non si applicheranno per ora ai servizi di pagamento che riguardano le Amministrazioni Pubbliche, quali la Tesoreria Enti e i pagamenti F24.
La Direttiva si applica nei 27 Stati Membri dell'Unione Europea e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
La Direttiva si applica ai pagamenti in euro e in una qualsiasi altra delle monete ufficiali degli Stati dell'Unione Europea.
I tre pilastri della PSD
La Direttiva comporta rilevanti novità nella relazione tra Cliente e Banca, sulla base di alcuni principi generali:
- esecuzione dei pagamenti con tempistiche predefinite e più stringenti
- maggiori informazioni per il cliente
- uniformità di regole nell'ambito del mercato unico comunitario.
I Clienti coinvolti
Tutti i Clienti usufruiscono dei benefici della Direttiva sui Sistemi di Pagamento, che si applica sia a Clienti consumatori sia a Clienti non-consumatori: chiunque esegua un pagamento o un incasso è interessato dalle novità che la direttiva introduce nei diversi prodotti/servizi di pagamento.
Tuttavia alcune disposizioni possono essere derogate per i Clienti non consumatori, come ad esempio quelle sugli obblighi e sulle spese relative all'informativa.
Tra i Clienti imprese, la Direttiva definisce micro-imprese quelle che impiegano fino a dieci dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
In Italia, le microimprese sono state equiparate ai consumatori, con alcune eccezioni, ad esempio i termini per l'esercizio della facoltà di storno degli addebiti diretti.
I principali servizi e prodotti di pagamento coinvolti
I principali servizi coinvolti sono:
- bonifici, (Bonifico Italia, Bonifico Estero e BEU Bonifico Europeo Unico)
- pagamenti con carte di credito, di debito e prepagate
- addebiti diretti RID e il nuovo servizio di incasso preautorizzato Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE)
- Ri.Ba.
- MAV
- Bollettini Bancari
- versamenti e prelievi di contante.
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario, agli assegni, ai titoli cambiari, ai traveller's cheque, ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati all'amministrazione di strumenti finanziari (ad esempio, acquisto di titoli).
Area geografica e divise in ambito
Le nuove regole sono valide quando entrambe le banche dell'ordinante e del beneficiario sono in uno dei 27 paesi della UE, Norvegia, Islanda e Liechenstein e disciplinano i pagamenti in euro e in una qualsiasi altra delle divise ufficiali degli stati dell'Unione Europea, come ad esempio la sterlina o la corona danese, oltre che nelle divise di Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Le regole sulla valuta si applicano anche ai bonifici in cui la banca della controparte non è insediata nell'Unione Europea o Norvegia, Islanda e Liechtenstein (operazioni one-leg), ad esempio per un bonifico in euro in uscita verso una banca USA, la data valuta di addebito non può essere antergata rispetto alla data di addebito.
Divisa | Stato |
---|---|
Euro | Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Slovenia, Spagna |
Corona Ceca | Repubblica Ceca |
Corona Danese | Danimarca |
Corona Estone | Estonia |
Corona Islandese | Islanda |
Corona Norvegese | Norvegia |
Corona Svedese | Svezia |
Forint Ungherese | Ungheria |
Franco Svizzero | Liechtenstein |
Lats | Lettonia |
Leu | Romania |
Lev | Bulgaria |
Litas | Lituania |
Sterlina Britannica | Regno Unito |
Zloty | Polonia |
I principali cambiamenti
Esecuzione e tempistiche di operazioni di pagamento
I pagamenti sono più veloci e le tempistiche predeterminate.
In generale, i pagamenti senza conversione valutaria ordinati dal Cliente pagatore sono effettuati entro un giorno lavorativo successivo alla ricezione della disposizione (esecuzione in D+1, dove D è il giorno di ricezione dell'ordine) o, fino alla fine del 2011, entro due giorni lavorativi successivi nel caso di ordini cartacei presentati in filiale (esecuzione in D+2).
Il pagamento è effettuato mediante accredito dell'importo del pagamento alla banca del beneficiario.
Se l'ordine di pagamento raggiunge la banca in una giornata non operativa o dopo un orario limite stabilito (detto cut-off, che può essere differente a seconda del canale utilizzato), l'ordine si considera ricevuto nella prima giornata operativa successiva.
I pagamenti ricevuti a favore del Cliente beneficiario sono resi disponibili nella stessa giornata in cui pervengono alla banca (esecuzione in D+0, dove D è il giorno in cui la banca riceve i fondi).
Il Cliente può continuare a indicare una data futura per l'esecuzione del pagamento.
Data valuta di addebito e di accredito
Con l'entrata in vigore della Direttiva, la data valuta di addebito dei pagamenti non può essere antecedente alla data di addebito, ossia non è più possibile retrodatare la data valuta di addebito.
Occorre quindi che la Banca riceva dal Cliente gli ordini di pagamento per cui la data di disponibilità dei fondi al beneficiario deve essere predeterminata, in tempo utile per poter effettuare l'esecuzione nel rispetto delle scadenze desiderate, come nel caso dei pagamento dei bonifici per il pagamento degli stipendi.
La data valuta di accredito dei pagamenti destinati a Clienti beneficiari non può essere successiva alla data di accredito dell'importo alla sua Banca, ossia non è possibile postergare la data valuta di accredito.
In sintesi:
- per il Cliente pagatore Data valuta di addebito non anteriore alla data di addebito
- per il Cliente beneficiario Data regolamento = data di accredito = data disponibilità
Data valuta di accredito non successiva alla data di accredito
Ad esempio gli ordini di pagamento degli stipendi disposti mediante sistemi di remote banking devono pervenire dai Clienti almeno un giorno prima della data di accredito desiderata: di conseguenza, la data di regolamento (cioè la data di accredito alla banca del beneficiario) è la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine (esecuzione in D+1).
Come ulteriore esempio, il Cliente creditore di una RIBA o RID è accreditato non appena la sua banca riceve i fondi, con pari data valuta e immediata disponibilità.
Le condizioni sopraddette si applicano anche ai bonifici in cui la banca della controparte non è insediata nell'Unione Europea o Norvegia, Islanda e Liechtenstein (tali operazioni sono dette one-leg), ad esempio per un bonifico in euro in uscita verso una banca USA, la data valuta di addebito non può essere antergata rispetto alla data di addebito.
Identificativo unico IBAN
I pagamenti sono eseguiti sulla base dell'identificativo unico del beneficiario che, per i bonifici, è il codice IBAN. Per garantire l'esecuzione di un bonifico, è, dunque, indispensabile indicare l'IBAN corretto e non è più possibile trasmettere ordini di pagamento con le vecchie coordinate bancarie.
Se il Cliente pagatore indica un IBAN del beneficiario non esatto, la Banca, pur facendo il possibile per recuperare i fondi, non è responsabile del pagamento errato. Per permettere, inoltre, l'accredito in giornata dei bonifici in ingresso, il Cliente beneficiario dovrà assicurarsi che i pagatori che dispongono bonifici in suo favore utilizzino l'IBAN corretto.
Incassi commerciali - forme tecniche di presentazione
L'accredito e la disponibilità dei fondi, per disposizioni RIBA e RID, avviene a data regolamento, vale a dire nella stessa giornata di ricezione dei fondi da parte della banca del creditore:
- Ri-Ba stessa banca (creditore e debitore clienti della stessa Banca) DATA REGOLAMENTO=DATA SCADENZA
- Ri-Ba altra banca (debitore e creditore sono clienti di banche diverse) DATA REGOLAMENTO=DATA SCADENZA+1 giorno
- RID DATA REGOLAMENTO=DATA SCADENZA
Se l'accredito è richiesto in modalità periodica aggregata si ricorda che la valuta viene calcolata come valuta media ponderata.
L'eventuale insoluto per disposizioni Ri-Ba e RID viene addebitato con data valuta pari alla data regolamento.
I termini di presentazione sono stati rivisti per le sole Riba, per i Rid Ordinari rimangono invariati. Per i Rid la Data Limite Pagamento non può più essere utilizzata, quindi non è ammissibile presentare dei Rid Scaduti (con conseguente accredito dell'incasso con valuta antergata).
Infine il pagamento della Riba deve avvenire tassativamente entro il giorno della scadenza. Decorso tale termine la Riba andrà insoluta.
Documentazione
Rimborsi
Il Cliente consumatore può disconoscere un pagamento non autorizzato o inesatto entro 13 mesi dall'addebito. Rientrano in questa casistica, per esempio gli acquisiti con carta di pagamento, i bonifici e i pagamenti RID ritenuti errati.
Un trattamento specifico è dedicato agli addebiti diretti RID e del nuovo servizio ADUE, anche nel caso di operazioni correttamente autorizzare ed eseguite:
- per il prodotto RID, il Cliente consumatore ha diritto al rimborso entro 8 settimane dall'addebito, rispetto ai 5 giorni precedentemente previsti, se l'importo è superiore a quanto ragionevolmente era atteso;
- per il prodotto ADUE invece il limite delle 8 settimane è riconosciuto a tutti i Clienti, consumatori e non consumatori.
Il testo della Direttiva PSD
Per accedere al testo della Direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007), fare click qui.
Per una consultazione completa del diritto dell'Unione Europea, il testo della Direttiva sempre aggiornato è reperibile sul sito EUR-Lex della Commissione europea (www.eur-lex.europa.eu).
Il recepimento della direttiva in Italia
La Direttiva è entrata in vigore in Italia il 1 marzo 2010, secondo il Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010.
Links
- ABI - Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it)
- Banca d’Italia (www.bancaditalia.it)
- Commissione Europea: Payment Services Directive (http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm)
- European Central Bank (www.ecb.eu)
- European Payments Council (www.europeanpaymentscouncil.eu)
- European Banking Federation (www.ebf-fbe.eu)