Risk Management
Il Gruppo Intesa Sanpaolo attribuisce una forte rilevanza alla gestione e al controllo dei rischi, quali condizioni per garantire un'affidabile e sostenibile generazione di valore in un contesto di rischio controllato, proteggere la solidità finanziaria e la reputazione del Gruppo e consentire una trasparente rappresentazione della rischiosità dei propri portafogli.
STRUTTURE PREPOSTE
Le politiche relative all'assunzione dei rischi sono definite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che si avvale del supporto di specifici Comitati, tra i quali vanno segnalati il Comitato per il Controllo sulla Gestione e il Comitato Rischi e Sostenibilità, nonché dell'azione del Chief Risk Officer a diretto riporto del Chief Executive Officer.
APPROFONDISCIPRINCIPALI RISCHI
Il Gruppo è soggetto ai rischi propri dell’attività bancaria. Tali rischi includono: il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio operativo, i rischi specifici dell’attività assicurativa, il rischio strategico e il rischio di reputazione.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Nell'ambito dell'adozione di "Basilea 2" per il sistema bancario italiano, la Banca d'Italia, con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", aveva definito le modalità con cui le banche o i gruppi bancari domestici dovevano fornire al pubblico le informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi (c.d. Terzo pilastro di Basilea 2 - "Pillar 3").
Con il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2013/36/UE (rispettivamente “CRR - Capital Requirements Regulation” e “CRD - Capital Requirements Directive”), che hanno trasposto nella legislazione europea il framework di "Basilea 3", a partire dal 1° gennaio 2014 sono state riviste le modalità con cui le banche e i gruppi bancari devono fornire al pubblico le predette informazioni (c.d. Terzo Pilastro di Basilea 3 - "Pillar 3").
Le ulteriori modifiche e integrazioni – comprese quelle relative all’informativa al pubblico – apportate dal “Quadro definitivo di Basilea 3”, o anche, più semplicemente, Basilea 4, sono state recepite nel Regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. CRR3) applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- Terzo pilastro della normativa Basilea ("Pillar 3")
Nell’ambito dell’informativa di Bilancio, la Banca d’Italia, con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, ha disciplinato, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli schemi individuali e consolidati del bilancio, della nota integrativa (che include Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura e Informazioni sul patrimonio, rispettivamente in Parte E e Parte F) e della relazione sulla gestione che le banche e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari sono tenuti a produrre.
- Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
- Informazioni sul patrimonio
Come previsto da specifiche linee guida della European Banking Authority (EBA), le banche con una misura dell’esposizione per il leverage ratio superiore a 200 miliardi di euro – come il Gruppo Intesa Sanpaolo – hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web delle informazioni concernenti gli indicatori utilizzati nella assessment methodology. Tale metodologia, sviluppata dal Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria in ottemperanza alla raccomandazione del Financial Stability Board, individua le banche di rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Banks - “G-SIBs”), da assoggettare a requisiti addizionali di assorbimento delle perdite a partire dal 1° gennaio 2016.
- Indicatori della assessment methodology per individuare le banche di rilevanza sistemica a livello globale ("G-SIBs")
La Circolare n. 285 di Banca d’Italia ha introdotto nella regolamentazione italiana quanto previsto dell’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) che impone specifici obblighi di disclosure ripartiti per Paese di operatività; è richiesto di pubblicare, annualmente e specificamente per Stato di insediamento, una serie di informazioni che devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio.
Data ultimo aggiornamento 1 luglio 2025 alle ore 16:03:15