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INTESA SANPAOLO: ACCORDO CON ENRICO CUCCHIANI

Torino, Milano, 5 maggio 2015 – Nel comunicato stampa pubblicato in data 1° ottobre 2013, riguardante le dimissioni di Enrico Cucchiani dalle cariche di Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo e la cessazione (a decorrere dal 1° aprile 2014) del suo rapporto di lavoro subordinato, si informava, tra l’altro, che - con riguardo al trattamento economico dell’interessato - non era stato previsto il riconoscimento delle componenti differite derivanti dall’applicazione del sistema incentivante.

Si informa oggi che la Banca ha definito un’intesa consensuale e definitiva, di natura transattiva, che prevede che Enrico Cucchiani mantenga il diritto alla percezione delle predette componenti differite in relazione ai risultati conseguiti nell’esercizio 2012 - nel corso del quale era ancora pienamente in carica - nella misura, alle condizioni e secondo le scadenze originariamente previste in base alle politiche di remunerazione del Gruppo, che tra l’altro consentono - a fronte di specifico accordo - di mantenere in capo all’interessato tale diritto in relazione alle performance conseguite nel periodo di svolgimento dell’incarico.

L’intesa raggiunta, autorizzata in via preventiva dal Consiglio di Gestione in data 16 settembre 2014 con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e perfezionata tra le parti in data odierna, riconosce - a tale titolo - ad Enrico Cucchiani la seguente corresponsione (al lordo d’imposta e con la componente azionaria valorizzata alla quotazione ufficiale del 22 aprile 2013), rispettando la tempistica prevista dal sistema di incentivazione per tutto il personale interessato:
- quota cash pari a 360.000 euro nei dieci giorni successivi al perfezionamento dell’accordo e quote azionarie pari a 360.000 euro entro giugno 2015,
- quota cash pari a 180.000 euro e quote azionarie pari a 360.000 euro a giugno 2016,
- quote azionarie pari a 180.000 euro a giugno 2017.

Tale intesa non prevede la corresponsione di ulteriori benefici a favore dell’interessato.

  

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