Internal dealing
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i Soggetti Rilevanti) in Intesa Sanpaolo (la Società), nonché le Persone a loro strettamente associate (le Persone strettamente legate), devono notificare il compimento di operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o su strumenti derivati e ad essi collegati e devono rispettare le restrizioni ad operare su tali strumenti, nei termini previsti dall’art.19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR) e dalla normativa delegata (Regolamenti (UE) n. 2016/522 e n. 2016/523).
La normativa europea ha integrato quanto previsto dall’art. 114 comma 7 del d.lgs. n.58/1998 (Testo unico della finanza).
Le comunicazioni e le restrizioni si riferiscono agli strumenti emessi dalla Società e quotati in mercati regolamentati oppure negoziati su sistemi multilaterali o sistemi organizzati di negoziazione (MTF o OTF), cui si applica il MAR.
In attuazione di tale disciplina, Intesa Sanpaolo si è dotata di uno specifico Regolamento di gruppo concernente le operazioni compiute da soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (“Internal Dealing”), finalizzato anche a regolare in maggior dettaglio le procedure per le comunicazioni e le restrizioni previste.
I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate sono direttamente responsabili delle comunicazioni dovute in base all’art.19 MAR e possono conferire un incarico alla Società per provvedere alle comunicazioni per loro conto, nei soli casi e alle condizioni regolati.
I Soggetti rilevanti e le Persone strettamente legate, nei casi in cui non sia stato formalizzato un accordo con la Società, devono effettuare a propria cura le comunicazioni dovute per ciascuna operazione, direttamente nei confronti della Consob e della Società, tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.
I Soggetti Rilevanti hanno inoltre il divieto di compiere operazioni per conto proprio o per conto di terzi, in via diretta o indiretta, sugli strumenti finanziari emessi dalla Società e quotati nei mercati regolamentati, MTF o OTF nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo della Società emittente (c.d. blocking period).
INTERNAL DEALING
Comunicazione diffusa il 14 dicembre 2007 | Banca IMI | |
Comunicazione diffusa il 23 novembre 2007 | Giovanni Boccolini | |
Comunicazione diffusa il 13 novembre 2007 | Banca IMI | |
Comunicazione diffusa il 23 ottobre 2007 | Giovanni Boccolini | |
Comunicazione diffusa il 5 ottobre 2007 | Giovanni Boccolini | |
Comunicazione diffusa il 28 settembre 2007 | Fabrizio Gianni | |
Comunicazione diffusa il 2 agosto 2007 | Gaetano Miccichè | |
Comunicazione diffusa il 18 maggio 2007 | Gian Guido Sacchi Morsiani | |
Comunicazione diffusa il 10 maggio 2007 | Gian Guido Sacchi Morsiani | |
Comunicazione diffusa il 27 aprile 2007 | Gaetano Miccichè | |
Comunicazione diffusa il 14 marzo 2007 | Gaetano Miccichè | |
Comunicazione diffusa il 16 febbraio 2007 | Angelo Ferro | |
Comunicazione diffusa il 14 febbraio 2007 | Intesa Sanpaolo | |
Comunicazione diffusa il 7 febbraio 2007 | Angelo Ferro | |
Comunicazione diffusa il 1° febbraio 2007 | Ferdinando Targetti |
Data ultimo aggiornamento 14 dicembre 2007 alle ore 13:22:00