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Internal dealing

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i Soggetti Rilevanti) in Intesa Sanpaolo (la Società), nonché le Persone a loro strettamente associate (le Persone strettamente legate), devono notificare il compimento di operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o su strumenti derivati e ad essi collegati e devono rispettare le restrizioni ad operare su tali strumenti, nei termini previsti dall’art.19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR) e dalla normativa delegata (Regolamenti (UE) n. 2016/522 e n. 2016/523).
La normativa europea ha integrato quanto previsto dall’art. 114 comma 7 del d.lgs. n.58/1998 (Testo unico della finanza).
Le comunicazioni e le restrizioni si riferiscono agli strumenti emessi dalla Società e quotati in mercati regolamentati oppure negoziati su sistemi multilaterali o sistemi organizzati di negoziazione (MTF o OTF), cui si applica il MAR.
In attuazione di tale disciplina, Intesa Sanpaolo si è dotata di uno specifico Regolamento di gruppo concernente le operazioni compiute da soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (“Internal Dealing”), finalizzato anche a regolare in maggior dettaglio le procedure per le comunicazioni e le restrizioni previste.

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate sono direttamente responsabili delle comunicazioni dovute in base all’art.19 MAR e possono conferire un incarico alla Società per provvedere alle comunicazioni per loro conto, nei soli casi e alle condizioni regolati.
I Soggetti rilevanti e le Persone strettamente legate, nei casi in cui non sia stato formalizzato un accordo con la Società, devono effettuare a propria cura le comunicazioni dovute per ciascuna operazione, direttamente nei confronti della Consob e della Società, tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.

I Soggetti Rilevanti hanno inoltre il divieto di compiere operazioni per conto proprio o per conto di terzi, in via diretta o indiretta, sugli strumenti finanziari emessi dalla Società e quotati nei mercati regolamentati, MTF o OTF nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo della Società emittente (c.d. blocking period).

INTERNAL DEALING

Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014  Giuseppe Attanà  
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Matteo Colafrancesco
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Tommaso Corcos
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Stefano Del Punta
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Giovanni Gilli
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Paolo Maria Vittorio Grandi 
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Ignacio Jaquotot
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Eliano Lodesani
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Carlo Messina
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Gaetano Miccichè
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Maurizio Montagnese
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Bruno Picca
Comunicazione diffusa il 5 dicembre 2014 Eugenio Rossetti
Comunicazione diffusa il 4 dicembre 2014 IMI Investimenti
Comunicazione diffusa il 4 settembre 2014 IMI Investimenti
Comunicazione diffusa il 3 settembre 2014 Banca IMI
Comunicazione diffusa il 6 agosto 2014 Banca IMI
Comunicazione diffusa il 6 agosto 2014 IMI Investimenti
Comunicazione diffusa il 7 luglio 2014 IMI Investimenti
Comunicazione diffusa il 7 luglio 2014 Banca IMI
Comunicazione diffusa il 19 giugno 2014 Giovanni Gilli
Comunicazione diffusa il 12 giugno 2014 Intesa Sanpaolo
Comunicazione diffusa il 12 giugno 2014 Banca IMI
Comunicazione diffusa il 6 giugno 2014 Eugenio Rossetti
Comunicazione diffusa il 6 giugno 2014 Bruno Picca
Comunicazione diffusa il 10 marzo 2014 Banca IMI
Comunicazione diffusa il 5 marzo 2014 Banca IMI
Comunicazione diffusa il 19 febbraio 2014 Francesco Micheli
Comunicazione diffusa il 14 gennaio 2014 Banca IMI
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